Procedure amministrative
L’articolo 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prevede soltanto che le decisioni elettroniche siano munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) e che il Consiglio federale disciplini (a livello di ordinanza) i tipi di firma da utilizzare.
Secondo l’articolo 9 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2), le decisioni e le fatture aventi carattere di decisione in formato elettronico devono essere provviste, a scelta dell’unità amministrativa competente della Confederazione, di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico regolamentato.
Grazie a questa regolamentazione i sigilli elettronici possono essere utilizzati su vasta scala dall’Amministrazione federale.
Gli invii elettronici recapitati all’Amministrazione federale devono essere muniti di una firma elettronica qualificata se l’identificazione della persona non può essere garantita in altro modo e non è espressamente richiesta una firma autografa (art. 21a PA e art. 6 OCE-PA).