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Diritto contrattuale

Conformemente all’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni, soltanto le firme elettroniche qualificate dotate di una marca temporale qualificata hanno lo stesso valore legale di una firma autografa.

La legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) definisce la nozione di firma elettronica qualificata e altri due tipi di firme, ossia la firma elettronica regolamentata e il sigillo elettronico regolamentato, ai quali si applicano requisiti leggermente meno stringenti rispetto alla firma qualificata. Tutte le firme regolamentate dalla FiEle devono basarsi su un certificato appropriato, rilasciato da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti in Svizzera.

La firma elettronica qualificata con marca temporale qualificata è assolutamente necessaria solo per concludere elettronicamente negozi giuridici per i quali la legge prescrive almeno la semplice forma scritta (cessione, contratto di tirocinio, accordo relativo al divieto di concorrenza o riconoscimento del debito) o nel caso in cui questo è richiesto da un contratto. Per indicare che è richiesta la semplice forma scritta e quindi la firma elettronica qualificata, nel diritto privato vengono impiegate formulazioni quali «… per scritto …», «…in forma scritta …», «… apporre la firma…».

«Semplice forma scritta» significa che il contenuto dell’accordo viene generalmente messo per iscritto su carta o in un modulo e poi viene firmato di proprio pugno. L’identità del firmatario deve essere accertabile. Nella forma scritta qualificata sono richiesti determinati elementi aggiuntivi, come la stesura di propria mano di testamenti o di singoli elementi delle garanzie. In questi casi, una firma elettronica qualificata non può sostituire la stesura di propria mano.

In tutti i casi in cui non sono prescritte la forma scritta o l’attestazione pubblica, il negozio giuridico può essere concluso in qualunque forma. La firma qualificata come requisito di validità di un negozio giuridico s’impone soltanto nei casi in cui la forma di tale negozio non è libera. La firma elettronica qualificata gode tuttavia della massima affidabilità come mezzo di prova.

I certificati rilasciati da prestatori riconosciuti nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo o in Paesi terzi non sono considerati qualificati o regolamentati in Svizzera e viceversa. Il requisito formale della semplice forma scritta non è quindi soddisfatto. Per ottenere un riconoscimento reciproco, la Svizzera dovrebbe concludere accordi con l’UE e i Paesi terzi che dispongono di prestatori affidabili. Un simile accordo con l’UE potrebbe essere concluso senza ostacoli di natura tecnica in quanto la FiEle è compatibile con il regolamento eIDAS dell’UE.