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Pubblicato il 6 ottobre 2022

Procedimenti amministrativi

L’articolo 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prevede soltanto che le decisioni elettroniche siano munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) e che il Consiglio federale disciplini (a livello di ordinanza) i tipi di firma da utilizzare.