Diritto contrattuale
Conformemente all’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni, soltanto le firme elettroniche qualificate dotate di una marca temporale qualificata hanno lo stesso valore legale della firma autografa.
Conformemente all’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni, soltanto le firme elettroniche qualificate dotate di una marca temporale qualificata hanno lo stesso valore legale della firma autografa.