Procedimenti amministrativi

L’articolo 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prevede soltanto che le decisioni elettroniche siano munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) e che il Consiglio federale disciplini (a livello di ordinanza) i tipi di firma da utilizzare.

Secondo l’articolo 9 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2), dal 1° luglio 2022 le decisioni e le fatture aventi carattere di decisione in formato elettronico devono essere provviste, a scelta dell’unità amministrativa competente della Confederazione, di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico regolamentato. L’articolo 9 capoverso 5 è stato stralciato.

Con questo nuovo disciplinamento molto più flessibile possono essere utilizzati su vasta scala dall’Amministrazione federale i sigilli elettronici.

Gli invii elettronici recapitati all’Amministrazione federale devono essere muniti di una firma elettronica qualificata se l’identificazione della persona non può essere garantita in altro modo.

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