Funzione di prova

Nei negozi giuridici per i quali non è prescritta alcuna forma, le firme elettroniche costituiscono una prova supplementare che il documento elettronico non è stato modificato e che la dichiarazione di volontà in esso espressa può essere attribuita a determinate persone. Se vi è aggiunta una marca temporale, la funzione di prova si estende anche al momento della stesura della dichiarazione di volontà del firmante.

Il diritto processuale svizzero si fonda sul principio del libero apprezzamento delle prove. I giudici scelgono se ritenere affidabile una firma elettronica. Le firme e i sigilli di organizzazioni regolamentati dalla FiEle godono di un’affidabilità maggiore rispetto alle firme i cui certificati sono stati rilasciati da prestatori di servizi di certificazione non riconosciuti in Svizzera.

Nel diritto di procedura civile tutti i fatti sono considerati come veri finché non sono contestati da una delle parti. Il tribunale deve dunque decidere in merito all’autenticità e alla validità di una firma elettronica solo nel caso in cui una parte lo contesta.

Pertanto, la firma elettronica rappresenta un elemento di tutela dell’integrità e dell’autenticità di un documento nei casi in cui non è finalizzata a soddisfare un requisito formale (quindi nella maggior parte dei negozi giuridici) e funge principalmente da prova.

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