Diritto contrattuale

Conformemente all’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni, soltanto le firme elettroniche qualificate dotate di una marca temporale qualificata hanno lo stesso valore legale della firma autografa.

La legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) definisce la nozione di firma elettronica qualificata e altri due tipi di firme, ossia la firma elettronica regolamentata e il sigillo elettronico regolamentato, ai quali si applicano requisiti leggermente meno stringenti rispetto alla firma qualificata. Tutte le firme regolamentate dalla FiEle devono basarsi su un certificato appropriato, rilasciato da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti in Svizzera.

La firma elettronica qualificata con marca temporale qualificata è assolutamente necessaria solo per concludere elettronicamente negozi giuridici per i quali la legge prescrive almeno la semplice forma scritta (cessione, contratto di tirocinio, accordo relativo al divieto di concorrenza o riconoscimento del debito).

Per significare che è richiesta la semplice forma scritta e quindi – nella forma elettronica – la firma elettronica qualificata, nel diritto privato vengono impiegate formulazioni quali «… per scritto …», «…in forma scritta …», «… apporre la firma…».

«Semplice forma scritta» significa che il contenuto dell’accordo viene generalmente messo per iscritto su carta o in un modulo e poi viene firmato di proprio pugno. L’identità del firmatario deve essere accertabile. Nella forma scritta qualificata sono richiesti oltre alla firma autografa determinati elementi aggiuntivi, come la stesura del contenuto di propria mano, l’indicazione di luogo e data (testamento) o l’indicazione del rimedio giuridico.

In tutti i casi in cui non sono prescritte la forma scritta semplice, la forma scritta qualificata né l’attestazione pubblica, il negozio giuridico può essere concluso in qualunque forma. La firma qualificata come requisito di validità di un negozio giuridico s’impone soltanto nei casi in cui la forma di tale negozio non è libera. La firma elettronica qualificata gode tuttavia della massima affidabilità come mezzo di prova ed è raccomandata per motivi di sicurezza.

Solo la firma elettronica qualificata e il sigillo elettronico regolamentato appartengono alle firme disciplinate dalla FiEle e sono quindi conformi a uno standard di qualità (norme ETSI) valido per la Svizzera e l'UE e definito con precisione in termini di sicurezza tecnica, protezione contro gli abusi e sicurezza dell'identità dei firmatari.

Per le firme avanzate sono disponibili molti livelli di sicurezza tecnica e diversi processi di identificazione al momento del rilascio. Non sono quindi standardizzate sotto il profilo della sicurezza tecnica e dell'attendibilità dell'identificazione del titolare. Se si usano certificati avanzati per la firma, questi dovrebbero almeno essere rilasciati da fornitori svizzeri riconosciuti di servizi di certificazione tramite un processo di identificazione sicuro (dietro presentazione del passaporto o della carta d'identità), come è il caso, per esempio, per il certificato di firma di classe B degli impiegati federali sulla loro smart card. In caso contrario, sarebbe possibile usare una falsa identità del firmatario oppure il firmatario potrebbe negare di aver visto e firmato un documento. A maggior ragione occorre prestare attenzione alla qualità della firma elettronica o del certificato.

I certificati rilasciati da prestatori riconosciuti nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo o in Paesi terzi sono considerati in Svizzera al massimo certificati avanzati (che possono ancora essere classificati come sicuri) e non certificati qualificati o regolamentati, e viceversa. Il requisito formale della semplice forma scritta non è quindi essere soddisfatto. Per cambiare questa situazione la Svizzera dovrebbe concludere accordi con l’UE e i Paesi terzi che dispongono di prestatori affidabili. Un simile accordo con l’UE potrebbe essere concluso senza ostacoli di natura tecnica in quanto la FiEle è compatibile con il regolamento eIDAS dell’UE.

I certificati e le tipologie di firma elettronica sono standardizzati a livello mondiale nella norma ETSI EN 419241-1 (armonizzazione limitata).

20200422-Characterdesign.V3.0_incircle.V2
https://www.bit.admin.ch/content/bit/it/home/temi/elektronische-signatur/rechtliches/vertragsrecht.html