Grazie alla presenza nel certificato della firma elettronica del prestatore di servizi di certificazione, il ricevente può considerare affidabili i dati relativi alla persona che ha firmato il certificato, salvo limitazioni (ad es. pseudonimo al posto del nome). I prestatori di servizi di certificazione sono detti anche terzi affidabili (Trusted Third Party).
Una firma su un documento permette innanzitutto di constatare la provenienza della manifestazione di volontà e lo stato del documento al momento della firma. Con la firma qualificata il firmante attesta inoltre di essere d’accordo sul contenuto del documento (il cosiddetto «content commitment»). Una firma qualificata è perciò equiparata a una firma autografa (art. 14 cpv. 2bis codice delle obbligazioni).
Una firma qualificata o un sigillo regolamentato, così come le firme avanzate emesse da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti, garantiscono l’autenticità di un documento. Se la firma è valida è garantita anche l’integrità. Questo significa che il contenuto del documento non è stato alterato da quando è stata apposta la firma.
Se la firma è combinata con una marca temporale, è garantito anche il momento di apposizione della firma. Solo con la presenza di una marca temporale è possibile verificare in modo sicuro ed esaustivo la validità del certificato nel momento in cui è stata apposta la firma.
Le firme qualificate includono, fra altri effetti giuridici, la proprietà di non ripudio. Oggi, il non ripudio è anche chiamato content commitment nel contesto del regolamento eIDAS e della legislazione svizzera sulla firma elettronica (FiEle e pertinenti disposizioni di esecuzione).
La firma elettronica genera fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche e commerciali.